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D.M. 31/07/1934

a) nome e indirizzo del costruttore, o marchio di fabbrica legalmente depositato

b) numero di matricola e anno di fabbricazione

c) pressioni e temperature che non si devono sorpassare

d) se del caso massima produzione oraria (o giornaliera) da non sor passare

e) altre indicazioni prudenziali. Vicino alla placca deve essere fatto cenno dei collaudi e dell'ente che li ha eseguiti. Queste macchine, apparecchi e recipienti devono essere affidati a personale tecnicamente idoneo. XVI. Gli apparecchi, i gasometri e i grossi recipienti che hanno contenuto gas infiammabili o liquidi vaporizzabili i cui vapori, in miscela con l'aria o con altri vapori o gas, possono dare luogo a violenta combustione o anche a esplosione, devono essere di frequente ispezionati da personale competente e, se del caso, essere ripuliti o riparati con ogni attenzione, sotto la continua vigilanza di un tecnico responsabile. E' prudente, prima di riparare a fuoco recipienti del genere o di introdursi entro serbatoi, gassometri e simili, constatare mediante apposito apparecchio, o con saggi di laboratori, la non pericolosità della miscela in es- si contenuta. XVII. I dispositivi di sicurezza (1°, 2° e 3° grado) per serbatoi fuori terra e interrati di combustibili liquidi; le autobotti distributrici e gli autoveicoli speciali (con i relativi rimorchi) per trasporto di oli minerali e loro derivati (essenzialmente per gli organi misuratori e per la costituzione interna dei serbatoi); i distributori stradali, fissi e a carrello, per liquidi infiammabili (specialmente benzina e miscele carburanti); i recipienti di tipi speciali per la distribuzione di liquidi infiammabili, nelle rivendite; gli apparecchi e le sostanze speciali per l'estinzione di incendi, dei quali si intende dotare gli stabilimenti o i depositi in cui si lavorano o si conservano sostanze pericolose di scoppio o di incendio (eccettuati gli ordinari macchinari ed attrezzi pompieristici), e cioè: apparecchi o estintori a liquido, ad anidride carbonica, a neve carbonica, a schiuma, a nebulizzazione, o di altri generi, di tipo fisso, o trainabile, o portatile, a pressione d'acqua oppur no, ecc.; ed i congegni speciali di chiusura dei recipienti da usare per le sostanze infiammabili, devono essere approvati dal Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive od infiammabili. Alla stessa approvazione sono soggetti gli apparecchi per produzione di vapori di benzina e simili, per piccoli impianti fissi o trasportabili, per riscaldamento, illuminazione, ecc. Gli apparecchi di cui sopra per l'estinzione di incendi, devono portare: l'anno in cui sono stati fabbricati, il nome del costruttore o il marchio di fabbrica legalmente depositato nonchè le istruzioni per l'uso dell'estintore, per la sua conservazione e per la ricarica. XVIII. Gli incaricati delle visite agli stabilimenti e ai depositi in cui si lavorano, si manipolano o si conservano oli minerali e loro derivati, i quali constatino che, dopo un certo periodo di pratico impiego, qualche modello dei dispositivi e apparecchi indicati al numero precedente non è perfettamente idoneo o sicuro, devono informarne il Ministero dell'interno, con apposita relazione. Il Ministero, dopo le indagini che ritenesse opportune, determinerà le modificazioni da apportare, o, se del caso, annullerà il riconoscimento del tipo risultato non idoneo.

TITOLO II CLASSIFICAZIONE - EQUIVALENZA - POTENZIALITA' Classificazione degli oli minerali, dei residui delle miscele carburanti

1. Le sostanze delle quali si tratta sono raggruppate nelle seguenti categorie:

- Categoria A - Liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio Derivati del petrolio e liquidi aventi un punto di infiammabilità inferiore a 21°C: petroli greggi per raffinazione, etere di petrolio, benzine; e inoltre alcune sostanze che entrano nella composizione di miscele carburanti, come benzolo ed etere solforico, nonchè le miscele medesime quando contengono più del 10 per cento di benzina, di benzolo, o di etere. Queste miscele possono anche contenere speciali sostanze antidetonanti.

-Categoria B - Liquidi infiammabili Petrolio raffinato, e liquidi aventi un punto di infiammabilità fra 21°C e 65°C compresi; acqua ragia minerale (white spirit); e inoltre gli alcooli (etilico e metilico) in quanto usati per la composizione di miscele carburanti.

-Categoria C - Liquidi combustibili Oli minerali combustibili (cioè residui della distillazione, per combustione), nonchè liquidi aventi un punto di infiammabilità da oltre 65°C sino a 125°C compreso; ed oli minerali lubrificanti (nonchè oli minerali bianchi), con un punto di infiammabilità superiore a 125°C. Il limite di 65°C per la temperatura degli oli combustibili è in relazione a peculiari caratteristiche di alcuni prodotti non completamente scevri di tracce di oli leggeri. Qualora il punto di infiammabilità sia inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, la prova del grado di infiammabilità deve essere completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150°, più del 2 per cento di distillato. In questa categoria C sono anche compresi i residui della distillazione, per raffinazione (Mazut, Astaki, Pakura, ecc.), da rilavorare con piroscissione (cracking o altri processi; nonchè i residui distillati per motori a combustione interna (Gasoil, Motol, Carburol, Petrolina, Motorina, ecc.). Fra le varie specie di prodotti petroliferi derivati dagli oli minerali o in ciclo di lavorazione, sono infine da annoverare: la vaselina, la paraffina, il bitume del petrolio e il coke del petrolio. Apparecchi per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata degli oli

2. Il punto di infiammabilità di questi liquidi è sempre determinato in vaso chiuso ed è caratterizzato dalla temperatura critica alla quale il prodotto emette vapori in quantità sufficiente, per dare, in miscela con l'aria ambiente, una piccola esplosione. Per le benzine ed i petroli si usa l'apparecchio Abel-Pensky; per gli oli l'apparecchio Pensky- Martens. Per l'eventuale distillazione frazionata di oli aventi un punto di infiammabilità inferiore a 65°, si fa uso del palloncino adottato dal laboratorio chimico centrale delle dogane. L'esecuzione di queste prove, e di eventuali analisi e determinazioni, deve essere affidata dagli enti interessati, al laboratorio chimico di una pubblica amministrazione.

3. In occasione delle visite di controllo ai depositi ed agli stabilimenti, gli incaricati dovranno anche verificare se la natura dei liquidi, nei riguardi del punto di infiammabilità, corrisponda a quella prevista dall'autorizzazione. Normalmente, dovrà procedersi al prelievo di un campione, in tre esemplari, chiusi con suggelli dai funzionari in visita e da chi dispone del deposito o dello stabilimento e dagli stessi controfirmati. Di tali campioni, due saranno conservati presso la prefettura, o la capitaneria di porto, per le eventuali contestazioni; mentre il terzo sarà trasmesso al laboratorio chimico, per le determinazioni occorrenti. In caso di contestazione, la decisione è adottata su controprova eseguita da un laboratorio chimico dello Stato, da designarsi dal Ministero dell'interno. In sostituzione dell'accertamento di cui sopra può far fede il certificato di analisi rilasciato dal laboratorio chimico delle dogane, avente giurisdizione sul deposito o sullo stabilimento. Equivalenza fra le varie specie di liquidi

4. L'equivalenza fra benzina (e sostanze carburanti ad essa equiparate), petrolio, oli combustibili e oli lubrificanti, è rappresentata rispettivamente dai nn. 1, 10, 40 e 60. Ne consegue che, ad esempio, un deposito contenente 10 mc di benzina, 50 mc di petrolio, 1.200 mc di oli combustibili e

1.800 mc di oli lubrificanti, equivale ad un deposito di sola benzina della 50 1200 1800 capacità di 75 mc, e cioè : 10 ++ 75 mc 1040 60 Questo computo è necessario per la definizione della classe del deposito e la conseguente determinazione delle distanze di rispetto da osservare, come viene specificato in seguito.

5. I depositi e gli stabilimenti possono essere, rispetto all'ubicazione, costieri o interni. I depositi (costieri o interni) se adibiti alla conservazione di liquidi di differenti categorie, sono denominati misti.

6. Gli stabilimenti di lavorazione degli oli minerali si distinguono in

a) - Raffinerie, con apparecchi di distillazione frazionata dei petroli greggi, di rettificazione e di raffinazione dei gruppi derivati. Apparecchi di distillazione nel vuoto.

-Impianti di piroscissione di residui degli oli minerali; uniti, oppure no, a raffinerie.

- Impianti per l'idrogenazione sotto pressione di carboni, ligniti, catrami e oli pesanti (naturali, oppure bituminosi, provenienti dagli schisti).

-Impianti per la distillazione dei carboni a bassa temperatura, e lavorazione dei catrami primari che ne derivano.

b) - Impianti per la distillazione degli oli ad alta pressione.

-Impianti di piroscissione idrogenante. Potenzialità dei depositi e degli stabilimenti

7. La potenzialità dei depositi di liquidi derivati dagli oli minerali, si intende determinata dalla quantità complessiva di tali liquidi che può trovarsi contemporaneamente nel recinto comune, contenuta in serbatoi fissi o vasche, o recipienti trasportabili nei laboratori, magazzini, tettoie, piazzali, ecc., costituenti il deposito. Tale potenzialità deve essere preventivamente dichiarata dalla ditta esercente all'autorità cui spetta rilasciare l'autorizzazione, sia nel complesso, sia per ogni reparto. Essa non potrà essere oltrepassata, senza l'autorizzazione della medesima autorità.

8. La norma di cui al numero precedente non riguarda gli stabilimenti (raffinerie, impianti di piroscissione e simili), per i quali l'autorizzazione è limitata ai serbatoi di deposito delle materie gregge da lavorare e a quelli dei prodotti finiti commerciabili. I serbatoi, le vasche, i recipienti, ecc., entro cui si compiono le operazioni caratteristiche degli impianti di lavorazione (distillazione, raffinazione e rettificazione, per le raffinerie; piroscissione, raffinazione e rettificazione, per gli stabilimenti di piroscissione), sono invece da considerare come parte integrante degli impianti, e perciò si devono escludere dalla capacità effettiva preveduta nell'autorizzazione.

9. Agli effetti delle presenti norme, i depositi sono distinti in classi, in relazione alla natura dei liquidi che contengono, al grado di pericolo che presentano e alla potenzialità degli impianti che li costituiscono. Per ragioni di affinità nelle caratteristiche di pericolosità dei liquidi e nell'esercizio dei depositi, si sono riuniti in un solo gruppo le categorie A (benzine) e B (petroli); facendo, per contro, un gruppo a sè delle classi della categoria C (oli combustibili e oli lubrificanti). Inoltre, per semplificazione, le capacità totali dei depositi del primo gruppo sono state riferite alla sola categoria A (benzine); cosicchè, per la categoria B (petroli), si potrà occorrendo, calcolare il quantitativo equivalente coi numeri 1 e 10 (vedasi il n. 4). Nello stesso modo, le capacità dei depositi della categoria C sono state riferite agli oli combustibili; e perciò per gli oli lubrificanti si dovrà calcolare l'equivalente coi numeri 40 e 60.

10. Le classi dei depositi sono le seguenti:

-Categorie A e B: Classe 1ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale superiore a 3.500 mc (benzina). " 2ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale da 301 a 3.500 mc (benzina). " 3ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale da 101 a 300 mc (benzina). " 4ª - Depositi con soli serbatoi interrati; capacità totale da 16 fino a 100 mc (benzina). " 5ª - Depositi di capacità totale da 16 fino a 75 mc di merce imballata (benzina). " 6ª - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 10.000 nell'abitato, e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili (classe sostituita dal D.M. 17 giugno 1987 n. 280). " 7ª - Depositi di capacità da 2 a 15 mc di merce imballata (ben zina).

 

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